Smog: i provvedimenti della Regione (2)

Milano – I criteri per l’attivazione delle misure temporanee di tutela ambientale previste da Regione Lombardia – Le misure si attivano in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (pari a 50 microgrammi/m3), calcolato quale media aritmetica dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive appartenenti al programma di valutazione posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni posizionate in zona C – di montagna e in zona D – fondovalle. Le misure si attivano pertanto su base provinciale. Le misure temporanee di 1° livello si attivano al verificarsi del superamento del limite giornaliero di 50 microgrammi/m3 per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) all’emanazione della relativa ordinanza comunale rilasciata il giorno stesso (8° giorno dal primo superamento) dell’acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno). Le misure temporanee di 2° livello si attivano (sommandosi a quelle di 1° livello) al verificarsi del superamento della concentrazione giornaliera per il PM10 di 70 microgrammi/m3 per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento del valore di 70 microgrammi/m3) dall’acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno). Le ordinanze sindacali di revoca di 1° e/o di 2° livello si attivano dopo due giorni consecutivi sotto i rispettivi limiti di 50 microgrammi/m3 e/o di 70 microgrammi/m3 con conferma da parte di Regione Lombardia, e cioe’ il 3° giorno dal rientro con conseguente sblocco dal 4° giorno.