Lombardia: Sportello e Registro badanti (2)

Milano. Il Registro territoriale degli Assistenti familiari – voluto da Regione Lombardia – ha una duplice finalita’: da un lato, qualificare e supportare il lavoro di assistenza e cura dell’assistente familiare, dall’altro, favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nell’ambito dell’assistenza familiare. Il Registro degli Assistenti familiari raccoglie i nominativi delle lavoratrici e dei lavoratori che, in possesso degli adeguati requisiti intendono proporsi alle famiglie come assistenti familiari per l’attivita’ di cura e assistenza. Possono presentare domanda agli Sportelli per l’assistenza familiare tutte le persone, italiane e straniere, che sono in possesso dei seguenti requisiti: compimento del 18° anno d’eta’; certificato di iscrizione anagrafica al Comune di residenza; titolo di soggiorno valido ai fini dell’assunzione per lavoro subordinato per i cittadini extracomunitari; autocertificazione circa l’assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso; essere in possesso alternativamente dei seguenti requisiti: a) titoli di studio o di formazione in campo assistenziale o sociosanitario conseguiti negli Stati membri dell’Unione europea. Sono equiparati i titoli degli Stati dello spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera; b) attestati afferenti percorsi di formazione in ambito assistenziale o sociosanitario riconosciuti, realizzati da enti accreditati in altre Regioni o Province Autonome con un monte ore minimo pari a 160 ore; c) attestato di competenza con valenza di qualifica Ausiliario socio assistenziale (Asa) e Operatore socio sanitario (Oss), rilasciato a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione; d) attestato di competenza di Assistente familiare rilasciato a seguito del percorso formativo, nell’ambito del sistema di formazione professionale regionale, di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, numero 19; e) avere svolto un’attivita’ lavorativa in Italia nel campo dell’assistenza familiare di almeno 12 mesi effettuati nell’arco temporale di 2 anni, certificata da regolare contratto di lavoro e dalla copia dei versamenti dei contributi di legge. Per i cittadini stranieri: diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito in Italia per attestare la conoscenza della lingua italiana di livello A2 oppure certificazione della conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2, conseguita alternativamente secondo una delle seguenti modalita’: -da uno degli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca: Universita’ degli Studi Roma Tre, Universita’ per Stranieri di Perugia, Universita’ per Stranieri di Siena e Societa’ Dante Alighieri; – dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) o precedentemente dai Centri Territoriali Permanenti (CTP). Le persone non occupate, per essere iscritte al Registro, devono dichiarare di essere immediatamente disponibili per l’attivita’ lavorativa.