Milano – La mobilitazione dei lavoratori frontalieri di questi mesi ha prodotto i primi effetti, ancorché non sufficienti. Con un nuovo DDL di iniziativa governativa che prevede nuove “misure relative ai lavoratori frontalieri”, si è inteso superare uno dei problemi sull’imposizione fiscale che l’applicazione pasticciata della nuova legge 83/23 del giugno scorso, ancora largamente inapplicata, ha già prodotto in ordine alla distinzione tra vecchi e nuovi frontalieri e alla definizione dei Comuni di confine nella fascia dei 20 km. Nello specifico, il legislatore intenderebbe per questa via ricomprendere negli elenchi dei Comuni di confine a partire dal 1° gennaio 2024, altre 72 nuove comunità locali precedentemente non contemplate (presenti in toto o in parte nei 20 km dal confine sulla base delle recenti verifiche dell’Istituto Geografico Militare), e non incluse negli elenchi cantonali, a cui garantire i ristorni fiscali futuri, escludendo espressamente crediti sul passato, pur qualificando i frontalieri residenti come nuovi frontalieri con tassazione concorrente secondo la norma introdotta nella legge di recente promulgazione. Tuttavia, nell’intento di non “discriminare” sul trattamento tributario quest’ultimi rispetto ai frontalieri salvaguardati imponibili soltanto in Svizzera, il DDL propone l’introduzione di un’imposta omnicomprensiva del 5% sostitutiva della fiscalità concorrente. Le tasse così versate sarebbero nelle valutazioni del Governo, nel complesso, pari a quelle dovute se tassati solo alla fonte come i vecchi frontalieri. Il legislatore propone inoltre di estendere il medesimo trattamento opzionale ai frontalieri dei Comuni della provincia di Sondrio che si recano in Ticino, con l’intento di risolvere per questa via l’annosa questione del cambio di stato dei vecchi frontalieri, ora considerati nuovi e quindi soggetti ai cambiamenti previsti dalla nuova legge a partire dall’anno fiscale in corso. Le scriventi OO.SS. prendono atto del tentativo di dare una prima risposta ai lavoratori frontalieri rispetto alla confusione generata all’indomani della promulgazione della legge 83/23 per effetto dell’introduzione di ulteriori livelli impositivi a partire dalla famigerata tassa sulla salute per i vecchi frontalieri, nonché per effetto di interpretazioni restrittive rispetto al trattato internazionale sui Comuni di confini da parte dei Cantoni svizzeri. Pur tuttavia, non possono non rilevare come questa soluzione rappresenti la definitiva rinuncia del Governo a trovare un’intesa con Berna sulla materia; malgrado l’intesa amichevole italo-svizzera del 23 dicembre 2023 i Cantoni continuano a determinare elenchi di Comuni in maniera autonoma. Pur apprezzabile il tentativo di prevedere criteri “non discriminatori” sul fronte tributario attraverso l’introduzione di un’aliquota opzionale, tuttavia non possiamo non evidenziare come tale procedimento “secco” faccia venir meno il principio costituzionale della progressività fiscale, non tiene conto delle significative differenze determinate nella legislazione fiscale svizzera dei carichi di famiglia, introduce un’ulteriore elemento di doppia imposizione fiscale su coloro che, già imposti in Svizzera alla fonte, vengono nuovamente imposti in Italia senza godere del beneficio della detrazione delle tasse alla fonte e del credito d’imposta della franchigia. Tuttavia, di fronte alle apparenti, insuperabili rigidità degli Stati contraenti, nell’intendo di dare una soluzione organica ed auspicabilmente definitiva, le scriventi richiedono un nuovo intervento sul DDL volto a superare le anomalie indicate. In particolare, riteniamo necessario che l’opzione all’imposta sostitutiva alla nuova tassazione concorrente, per coloro i quali erano considerati vecchi frontalieri sino al 31/12/23 secondo le liste dei Cantoni (per l’intera provincia di Sondrio e per tutti i Comuni di altre province estromessi dalle tre liste cantonali), ovvero per coloro che sono residenti nei nuovi Comuni ricompresi nella fascia di confine dei 20 km, sia pari alla differenza tra l’imposta alla fonte ordinaria prevista in Svizzera per i “vecchi frontalieri” e l’imposta alla fonte effettivamente versata, recuperando per questa via, tanto la progressività fiscale quanto ogni differenza tributaria “discriminatoria”. Riteniamo, inoltre, questa l’occasione per procedere con una armonizzazione dei trattamenti fiscali che tengano conto anche delle differenze intercorse tra i rientri giornalieri e quelli settimanali. Per quest’ultimi, laddove non ricorrano ed optino per le retribuzioni convenzionali, è necessario procedere con l’applicazione della tassazione concorrente comprensiva del credito d’imposta della franchigia fiscale. Tale iniziativa non ha effetti sul trattato internazionale in quanto rientra pienamente nella potestà nazionale in materia di tributi. Confermiamo il netto dissenso all’applicazione della tassa sulla salute per le ragioni ampiamente evidenziate nel corso di questi mesi che, a titolo esemplificativo, introducono elementi di incostituzionalità in merito a: universalità delle prestazioni minime sanitarie, doppia tassazione, violazione degli obblighi internazionali. A tal proposito, ci preme tuttavia segnalare che la qualificazione di “nuovi frontalieri” dei lavoratori della provincia di Sondrio e delle altre Comunità interessate, ne escluderebbe, in ipotesi, l’applicazione. Riteniamo indispensabile che, a distanza di un anno dall’entrata in vigore della legge, si dia immediata attuazione alle norme di modifica della NASPI per i primi tre mesi, come da memorandum d’intesa con il MEF del 23/12/2020 recepito dalla legge 83/23, e che a distanza di un anno dall’entrata in vigore della legge si proceda con l’immediata convocazione del tavolo interministeriale (MEF, MAECI, MILAV), come da Memorandum d’intesa con il MEF del 23/12/2020 recepito dalla legge 83/23, anche in relazione alla discussione sul telelavoro la cui soluzione tanto sulla quantità quanto sul disallineamento tra fisco e contribuzione, ci pare del tutto inadeguata.