A2A: via libera al bilancio 2023

Brescia – L’odierna Assemblea ordinaria di A2A S.p.A. ha deliberato sui seguenti punti: 1) approvato il bilancio della Società per l’esercizio 2023; 2) approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo per azione ordinaria pari a 0,0958 Euro da mettere in pagamento dal 22 maggio 2024 (data stacco cedola n. 27 il 20 maggio 2024) e record date il 21 maggio 2024; 3) deliberato in senso favorevole con voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione 2024; 4) deliberato in senso favorevole con voto consultivo, non vincolante, sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione 2024; 5) autorizzato – previa revoca della deliberazione di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie adottata dall’Assemblea ordinaria del 28 aprile 2023, per quanto non già utilizzato – l’Organo Amministrativo ad effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, secondo le finalità, le modalità ed i termini di seguito indicati: 1) il numero massimo complessivo di azioni proprie di volta in volta acquistabili e detenibili da A2A S.p.A. e da sue controllate è fissato in 313.290.527, pari alla decima parte delle azioni che formano il capitale sociale; 2) le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verranno effettuate per perseguire, nell’interesse della Società e nel rispetto del principio della parità di trattamento degli azionisti e della normativa applicabile in vigore, finalità connesse alla gestione corrente (ivi incluso l’investimento della liquidità in eccesso) e a progetti industriali coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di scambi azionari; 3) l’acquisto delle azioni dovrà essere effettuato, in conformità a quanto previsto dall’art. 132 del Testo Unico della Finanza, dall’art. 144-bis del Regolamento Emittenti e da ogni altra norma comunitaria e nazionale applicabile – tra le quali il Regolamento e le Istruzioni della Borsa Italiana S.p.A. – con le modalità operative consentite dalla vigente normativa e quindi, ai sensi dell’articolo 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi. Dette modalità operative non potranno consentire l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita e gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo non superiore del 5% e non inferiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta del MTA precedente ogni singola operazione. Detti parametri vengono ritenuti adeguati al fine di individuare l’intervallo di valori entro il quale l’acquisto è di interesse per la Società; 4) gli atti dispositivi potranno essere effettuati: (i) mediante operazioni in denaro, e in tal caso le vendite dovranno essere effettuate nel MTA e/o su sistemi multilaterali di negoziazione, ad un prezzo non superiore del 5% e non inferiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta del MTA precedente ogni singola operazione; ovvero (ii) mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione (ivi incluse, ad esempio, assegnazioni ai dipendenti, distribuzioni di dividendi in azioni), nell’ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, ed in tal caso senza limiti di prezzo, (iii) al fine di consentire l’utilizzo delle azioni proprie per operazioni di permuta o conferimento o anche al servizio di operazioni di carattere straordinario sul capitale od operazioni di finanziamento che implichino l’assegnazione o disposizione di azioni proprie (ad esempio, al servizio di strumenti finanziari scambiabili in azioni, obbligazioni convertibili, bond o warrant). All’Organo Amministrativo è stato conferito ogni più ampio potere per l’esecuzione, anche tramite procuratori speciali, delle deliberazioni di cui sopra. L’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione ha validità fino a diversa deliberazione e, comunque, per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data della delibera.