La CGIL estende la tutela legale ai lavoratori transfrontalieri in Svizzera

Milano – Nella giornata di oggi è stata sottoscritta la convenzione tra CGIL regionale di Lombardia e Piemonte, la struttura nazionale dei lavoratori frontalieri e da primario studio legale di Lugano finalizzata a garantire la tutela vertenziale e giuridica dei lavoratori che prestano la propria attività nei Cantoni di confine, ma residenti in Italia. La convenzione, la prima per la confederazione generale del lavoro con un paese estero di confine, rappresenta, di fatto, un’estensione del campo di applicazione delle tutele soggettive a favore di lavoratori che, sino ad oggi, faticavano a trovare il luogo della presa in carico dei loro bisogni (ciò ché, con la Convenzione, verrà garantito dagli Uffici Vertenze di CGIL Lombardia e Piemonte e, attraverso questi, dal Legale). La Convenzione è stata stipulata in attuazione dell’accordo del 3 maggio 2019 tra la CGIL medesima ed il sindacato UNIA USS ai sensi dell’accordo di doppia affiliazione, al fine di promuovere la più ampia ed efficace assistenza legale dei lavoratori e delle lavoratrici iscritti alle OO.SS. affiliate italiana e svizzera. L’estensione delle tutele legali riguarderà i lavoratori frontalieri (che prestano la propria attività in uno dei cantoni di confine e residenti in Italia anche oltre i 20 km dal confine di Stato e che, di norma, attraversano la frontiera quotidianamente), e lavoratori distaccati transnazionali (con un datore di lavoro con domicilio o sede sociale in Italia che forniscono una prestazione lavorativa nell’ambito di un contratto concluso con il destinatario della prestazione o per un’impresa con sede in Svizzera, per una durata massima di 3 mesi per anno civile, non sottostà all’obbligo di un permesso di soggiorno per gli Stati membri dell’UE e per i membri dell’AELS) A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il campo di applicazione delle tutele coprirà gli ambiti d’intervento tra cui: recupero credito salariale datore di lavoro solvente; recupero credito salariale datore di lavoro gravemente indebitato o fallito; disdetta ordinaria o licenziamento immediato; vertenze afferenti diniego/ revoca di permessi UE/AELS; invalidità/infortunio/malattia e relativa casistica. L’estensione delle tutele offerte dalla CGIL in collaborazione con UNIA s’inserisce in un periodo di forti difficoltà che, per lavoratori transfrontalieri, sommano alle difficoltà sanitarie ed economiche dell’intero mondo del lavoro determinate dalla pandemia, ai problemi di gestione e coordinamento internazionale che ha visto in questi mesi un incremento del contenzioso.