Cgil Lombardia, Asgi, Apn, Naga: incostituzionale il requisito della “reciprocità” richiesto alle persone straniere per svolgere l’attività di educatore

Cgil Lombardia, Asgi, Apn, Naga: incostituzionale il requisito della “reciprocità” richiesto alle persone straniere per svolgere l’attività di educatore

Con la sentenza n. 119/2026, depositata venerdì 3 luglio, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma della legge n. 55 del 2024 che, istituendo il nuovo albo professionale dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici, aveva ammesso all’iscrizione le persone straniere regolarmente soggiornanti solo “a condizione di reciprocità”. Il requisito prevedeva il previo accertamento che, nel Paese di cittadinanza della persona richiedente, l’ordinamento garantisse un analogo trattamento paritario ai cittadini italiani. La sentenza stabilisce quindi che tale requisito non deve più essere richiesto e che la persona straniera regolarmente soggiornante deve essere ammessa all’albo, e può dunque esercitare la funzione di educatore o educatrice, a parità di condizioni con chi ha la cittadinanza italiana. Secondo la Corte costituzionale, il diritto al lavoro tutelato dall’articolo 4 della Costituzione comprende anche il diritto alla scelta dell’attività lavorativa e del modo di esercitarla, come mezzo fondamentale di attuazione dell’interesse allo sviluppo della personalità. Per questa ragione non possono essere posti ostacoli irragionevoli e sproporzionati nell’accesso al lavoro. Trovano così conferma le critiche di ASGI, APN, NAGA e CGIL Lombardia, che avevano definito la previsione irragionevole. La norma non rispondeva ad alcun interesse pubblico, in un contesto in cui è nota la difficoltà di enti e associazioni a reperire personale educativo con il titolo richiesto dalla legge. Inoltre, imponeva alla persona straniera di attestare un regime legale del proprio Paese di cittadinanza del quale poteva non essere a conoscenza e, in assenza di attestazione, avrebbe comportato la cessazione del rapporto di lavoro anche per lavoratori e lavoratrici già impegnati nella funzione. La Corte dà inoltre atto di non aver trovato negli atti parlamentari alcuna traccia delle ragioni che avevano spinto il legislatore a introdurre questa restrizione. È un segnale ulteriore del fatto che, in materia di uguaglianza tra persone italiane e straniere, le questioni vengono troppo spesso affrontate dal legislatore e dalla pubblica amministrazione con superficialità. Le associazioni ricorrenti confidano che anche questa vicenda serva da monito affinché simili disposizioni, che violano la Costituzione, non si ripetano in futuro. Grazie a questa sentenza, le persone straniere potranno iscriversi all’albo dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici con gli stessi requisiti e alle stesse condizioni richieste ai cittadini italiani.