Sindacati taxisti: dal Consiglio di Stato conferma territorialità NCC
Milano – La recentissima sentenza del Consiglio di Stato n. 01957/2025 pubblicata il 10/3/2025 ha ribadito nuovamente a chiare lettere la vigenza del principio di territorialità come regola cardine che governa il servizio di noleggio con conducente. Sul punto – spiegano in una nota TAM – SATaM – Unione Artigiani – ConsulTaxi – la pronuncia è cristallina: il regime della necessaria territorialità delle licenze NCC non viola il diritto UE, segnatamente l’art. 49 TFUE in materia di libertà di stabilimento. I massimi giudici amministrativi hanno infatti ritenuto di dover confermare quanto già diffusamente evidenziato nel precedente di Cons. Stato, V, n. 2807 del 2016 cit., per cui “l’art. 49 del TFUE, che tutela la libertà di stabilimento, è posto a presidio della libera circolazione delle imprese da uno Stato membro all’altro, valore che non è certo posto in discussione dalle disposizioni legislative censurate, le quali, per quanto qui rileva, si limitano a richiedere, quale requisito oggettivo del servizio, la localizzazione della rimessa in ambito comunale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22/1/2015 n. 261, in termini anche mi Corte di Giustizia U.E. 13/2/2014, C-162/12 e C-163/12 e giurisprudenza ivi citata)”.
Non si è invero in presenza, nel caso concreto, di un requisito discriminatorio e restrittivo della concorrenza fondato, direttamente o indirettamente, sulla cittadinanza o sull’ubicazione della sede legale, dal momento che chiunque, può essere autorizzato a svolgere il servizio di NCC: la necessaria presenza di una autorimessa (effettivamente utilizzata) nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza non attiene del resto ad un requisito soggettivo dell’operatore economico, bensì integra un requisito oggettivo dell’attività da svolgere, giustificato dalle finalità pubblicistiche che l’istituzione del servizio mira a soddisfare. La sentenza sopra citata conferma quella altrettanto recente dello stesso Consiglio di Stato n.0020/2025 pubblicata il 10/1/2025 dalla quale si ribadisce che “il legislatore ha imposto che l’attività di NCC abbia un collegamento stabile con la rimessa situata nel Comune di appartenenza ove va posta anche la sede operativa, ivi deve avvenire l’inizio del servizio (o il prelevamento del cliente), ivi sono raccolte le prenotazioni sia pure con mezzi tecnologici.”