Milano – Il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, con sentenza di primo grado iscritta al n. RG 8308/2023 pubblicata il 16/09/2024, ha accolto il ricorso promosso da INCA Milano per il riconoscimento dell’indennizzo a carico di Inail per l’infortunio occorso a una lavoratrice durante la fruizione di un permesso personale (nello specifico, andare a prendere a scuola la figlia) mentre svolgeva la prestazione di lavoro in modalità agile da casa (quale misura di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19), autorizzato dalla sua Amministrazione. Il patronato INCA CGIL Milano ha presentato ricorso contro il rigetto della domanda, richiamando per analogia l’ordinanza 18659/2020 della Corte di Cassazione, in cui era chiarito, se pure nel contesto di una prestazione lavorativa svolta tradizionalmente in azienda, come l’infortunio in itinere sia ricompreso nella tutela Inail anche nell’ipotesi in cui il lavoratore percorra il tragitto in fruizione di un permesso personale. Il Giudice ha condiviso il richiamo all’orientamento giurisprudenziale di Cassazione, affermando che la tutela antinfortunistica del lavoratore si attiva tutte le volte in cui si allontani dalla sede di lavoro e poi vi faccia ritorno in occasione della sospensione dell’attività lavorativa per pause, riposi e permessi. La pronuncia ha respinto la tesi di Inail, secondo cui invece la fruizione di un permesso per motivi personali interrompe di per sé il nesso rispetto all’attività lavorativa. Al contrario viene sancito che anche durante i permessi e le pause accordate da norme e contrattazione collettiva, i lavoratori godono delle medesime tutele che, nel caso specifico, sono dovute durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, in questo caso coincidente con l’abitazione della dipendente per effetto dell’accordo di lavoro agile. INAIL è stata conseguentemente condannata a indennizzare l’infortunio occorso alla lavoratrice. Si tratta quindi di un importante pronunciamento ottenuto da Inca Cgil, supportata dall’avvocato Paolo Angelone – Studio Legalilavoro, in quanto vengono sanciti due riconoscimenti: che “la fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali non interrompe ex sé il nesso rispetto all’attività lavorativa” e che il luogo di lavoro può coincidere con la propria abitazione per effetto dell’accordo di lavoro agile.