Rider, Cgil: norme insufficienti

Roma – La Cgil, dopo aver analizzato i provvedimenti in discussione per la regolamentazione del lavoro dei ciclo fattorini, ha elaborato una sua posizione precisa che l’ufficio giuridico di Corso Italia e l’ufficio che si occupa di mercato del lavoro hanno diffuso a tutte le strutture. In questo periodo si stanno discutendo le norme che vengono proposte alla attenzione pubblica come “Norme a favore dei rider“. “Le modifiche che intervengono sono per lo più dedicate alla definizione della normativa per le tutele di lavoratori che effettuano consegne in bicicletta o tramite veicoli a motore e che operano tramite piattaforme digitali. Le misure che vengono introdotte nel d.lgs. 81/2015 a loro tutela valgono per la determinazione della composizione del compenso; viene previsto “il cottimo” -anche se “in misura non prevalente”- e si introduce la paga oraria purché il lavoratore accetti almeno una “chiamata” all’ora. Merita particolare attenzione quanto riportato al comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge n. 101, in particolare per le sue implicazioni giuridiche; ci riferiamo alla modifica dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 (collaborazioni organizzate dal committente), in quanto al termine dell’attuale comma 1 si aggiunge un periodo con il quale si precisa che tra i collaboratori etero organizzati possono rientrare anche i collaboratori che lavorano “mediante piattaforme anche digitali”. Infine ci pare comunque utile evidenziare come le norme siano non solo di gran lunga insufficienti rispetto alle aspettative generatesi in questi mesi, ma anche non risolutive rispetto alla necessità di estendere tutele e diritti a questi lavoratori, i quali – come abbiamo più volte sostenuto – dovrebbero trovare nell’applicazione dei contratto nazionale l’ambito di definizione della loro condizione. Altresì esprimiamo perplessità e insoddisfazione sia per la definizione del campo di applicazione delle previsioni sui riders, sia per le modalità d’individuazione dei compensi (che non escludono il cottimo), sia infine per la norma che comunque prevede l’applicazione delle poche norme di miglior favore trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione.