Sanità: cronicità, Ordine e Società Ipertensione dicono no

Milano – L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano ha condiviso un documento della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), secondo il quale l’attuale proposta della Regione Lombardia per la gestione della cronicità, “contenuta in forma di direttive operative nelle DGR 6164 e 6551 del 2017,….nonostante le riconosciute e condivisibili buone intenzioni di favorire un miglioramento delle cure, non sembra offrire tutte le necessarie garanzie per una difesa e per una promozione efficace della salute individuale nel paziente cronico, nel rispetto sia della persona, sia delle conoscenze scientifiche che sono in continua evoluzione in questo complesso contesto”. Ad oggi, inoltre, nel documento viene rimarcato che: “le innumerevoli richieste di chiarimento che sono state avanzate all’Assessorato della Sanità di Regione Lombardia da parte delle strutture sanitarie, dei MMG, delle Società Scientifiche, delle Associazioni dei Pazienti, hanno prodotto risposte che lasciano ancora irrisolti molti nodi della riforma”. Nella presa di posizione, approvata dal Consiglio Direttivo di OMCeO, si evidenziano soprattutto tre criticità. La prima riguarda l’affidamento dei pazienti cronici a “Gestori”, privati o pubblici, selezionati in base a domanda specifica e non in base a criteri di documentata competenza clinico-scientifica. La seconda concerne l’attendibilità del metodo di definizione di un budget forfettario per ogni patologia, basato su analisi retrospettive raccolte in modo aspecifico dalla banca dati regionale e non su una stima affidabile dei costi di fatto, che deve essere fatta in funzione della complessità variabile del singolo paziente, a partire dalle conoscenze aggiornate dei Centri di eccellenza. Tale metodo non sembra offrire uno scenario realistico di quanto sia veramente necessario in termini di copertura economica per una gestione di qualità del paziente cronico. Infine c’è un rischio concreto che la qualità di diagnosi e cure così erogate venga significativamente intaccata dalla disposizione che di fatto limiterà la capacità del gestore di pianificare l’intervento diagnostico-terapeutico ottimale per un certo soggetto, entro gli stretti confini del rimborso forfettario.