Bergamo – Già prevista in passato, anche se non per lo scorso anno, torna in vigore con una novità sostanziale la “detassazione” dei premi di produttività contrattati nelle aziende: con la definitiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale diventano operative le norme previste dall’ultima Legge di Stabilità. “In precedenza la misura era saltuaria, decisa di anno in anno” ha spiegato oggi pomeriggio Orazio Amboni dell’Ufficio Studi della Cgil di Bergamo. “Cambiava sempre a seconda della Legge Finanziaria. Ora la norma è definitiva e modifica il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Quindi non siamo più di fronte ad una misura episodica di incerto futuro ma a regole stabili che consentono a sindacati e aziende di prevedere relazioni e accordi duraturi”. Quella che viene chiamata ‘detassazione’ è in realtà l’applicazione di una aliquota ridotta (il 10%) invece che l’aliquota prevista per gli ordinari scaglioni di reddito (23% fino a 15.000 euro; 27% da 15.000 a 28.000; 38% da 28.000 a 55.000). Il risparmio è quindi maggiore più alti sono reddito e relativa aliquota. “L’aliquota ridotta è applicabile fino ad un massimo di 2.000 euro all’anno e per i redditi fino ad un massimo di 50.000 euro (nel 2014 il tetto era di 40mila euro). Per essere operativa, la tassazione ridotta deve essere relativa ai contenuti di un accordo sindacale aziendale o territoriale, accordo che deve essere più dettagliato che in passato”. “Il tetto di 2.000 euro soggetti a tassazione ridotta può essere elevato a 2.500 se l’accordo prevede anche forme di ‘coinvolgimento paritetico dei lavoratori’ nell’organizzazione del lavoro, ma non ci si può accontentare di forme ‘non simboliche o occasionali’ come ‘gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione’ bensì devono essere previste ‘strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti’”. Altra importante novità è quella che riguarda il welfare aziendale. Cioè misure come sostegno a spese per asili nido, assistenza a familiari non autosufficienti, ma anche spese per istruzione, centri ricreativi, borse di studio, queste misure ‘non costituiscono reddito’ e pertanto sono a tassazione zero”, conclude Amboni.